A proposito dello psicologo: un professionista sanitario

Mercoledì, 07 Aprile 2021 13:37

    Intorno allo psicologo ruotano ancora oggi molti pregiudizi, stereotipi e poche conoscenze a cui è opportuno contrapporre una cultura dominata dalla trasparenza e dalla sensibilizzazione al  benessere psicologico nella popolazione, come pure nei contesti sanitari, scolastici e sociali. 

    Ci sarebbero diverse riflessioni da fare anche su questo aspetto, ma non è lo scopo di questo articolo, che invece vuole rivolgersi ai pazienti con poche ma corrette informazioni per migliorare la conoscenza della professione psicologica. Vediamo, allora, insieme chi è lo psicologo:

    E’ un professionista sanitario, finalmente riconosciuto dalla Legge Lorenzin n. 3 dell’11 gennaio 2018  Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonchè disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

    Art.9 ORDINAMENTO PROFESSIONI PSICOLOGO E BIOLOGO

    All’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,  è premesso il seguente:

    «Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi). – 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561».

     Il suo percorso formativo può essere sinteticamente descritto come segue:

    → E’ un laureato in psicologia, che ha effettuato un anno di tirocinio professionalizzante e  che si è abilitato alla professione in seguito al superamento dell’esame di stato previsto per la sua categoria professionale. Questi passi non sono tuttavia sufficienti per la qualifica di psicologo.

    → E’ iscritto all’Ordine degli Psicologi nella sezione A dell’Albo e da questo momento in poi potrà usare la qualifica di psicologo ed esercitare la sua professione.

    Per verificare la presenza del professionista nell’albo nazionale è possibile accedere al seguente link: https://areariservata.psy.it/cgi-bin/areariservata/albo_nazionale.cgi

    L’attività psicologica è regolamentata  dalla Legge Ossicini 56/89

    Art. 1  fornisce una definizione della professione

    La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

     Se l’attività psicologica avviene in libera professione lo psicologo dovrà procedere all’apertura della partita iva e all’iscrizione alla cassa previdenziale degli psicologi italiani entro 90 giorni dall’emissione della prima fattura, dovrà dotarsi inoltre di una assicurazione professionale. 

     Gli strumenti che utilizza lo psicologo nell’esercizio della sua professione sono prevalentemente:  il colloquio, l’osservazione e la somministrazione di test psicologici e questionari.

     La tutela dei pazienti  e della categoria professionale è garantita dal codice deontologico degli psicologi. Si tratta di una raccolta di norme di comportamento entrata in vigore il 16/02/1998, costituita da 42 articoli distinti in 5 capi che nascono per orientare la condotta dello psicologo nel rispetto del paziente, del professionista, della categoria professionale e della responsabilità sociale . Nel Codice i capi si susseguono nel seguente ordine:

    • Capo I: Principi generali.
    • Capo II: Rapporti con utenza e committenza.
    • Capo III: Rapporto con i colleghi.
    • Capo IV: Rapporto con la società.
    • Capo V. Norme di attuazione

     L’esercizio dell’attività psicoterapeutica da parte dello psicologo :  Art . 3 Legge 56/89.  L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

    Ultima modifica il Martedì, 15 Giugno 2021 18:57